Il reclamo ex art. 708 comma 4 c.p.c.
Nel giudizio di separazione, se la conciliazione non riesce, il presidente del Tribunale, anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori emette con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi, nonché nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di prima comparizione e trattazione delle parti.
E’ possibile impugnare detto provvedimento chiedendone la revoca e/o la modifica mediante il deposito presso la Corte di Appello di un atto così denominato:
– Reclamo ex art. 708 co. 4 c.p.c.
Non senza segnalare che:
– il reclamo va proposto nel termine di dieci dalla notificazione del provvedimento o, in mancanza, entro il termine lungo di 6 mesi dalla sua pubblicazione;
– il reclamo va presentato dinanzi la Corte d’Appello territorialmente competente;
– la Corte d’Appello si pronuncia in camera di consiglio;
– l’ordinanza presidenziale è titolo esecutivo provvisorio, interinale e anticipatorio revocabile e modificabile, anche con la stessa sentenza che pronuncia la separazione.

Il reclamo ex art. 708 comma 4 c.p.c.
Nel giudizio di separazione, se la conciliazione non riesce, il presidente del Tribunale, anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori emette con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi, nonché nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di prima comparizione e trattazione delle parti.
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– il reclamo va proposto nel termine di dieci dalla notificazione del provvedimento o, in mancanza, entro il termine lungo di 6 mesi dalla sua pubblicazione;
– il reclamo va presentato dinanzi la Corte d’Appello territorialmente competente;
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– l’ordinanza presidenziale è titolo esecutivo provvisorio, interinale e anticipatorio revocabile e modificabile, anche con la stessa sentenza che pronuncia la separazione.
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