Notifica al portiere: in quali casi è valida?
Con la sentenza n. 3595 pubblicata in data 10 Febbraio 2017 la Quinta Sezione Tributaria della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa alla legittimità della notifica della cartella o dell’avviso di accertamento eseguita dall’ufficiale giudiziario direttamente nelle mani del portiere.
Nel caso di specie, i Giudici di merito hanno ritenuto legittima la notifica, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una cartella di pagamento avvenuta tramite il messo comunale che aveva consegnato il plico nelle mani del custode, presso il domicilio fiscale del liquidatore della società destinataria.
La società ha proposto ricorso per Cassazione in ordine alla errata applicazione delle norme relative alla notificazione degli atti a mani del portiere dello stabile, in quanto nel caso in esame la relata di notifica sarebbe carente delle indicazioni in circa le ricerche eseguite dall’Ufficiale con riguardo sia al destinatario sia agli altri soggetti legittimati alla ricezione, ex articolo 139 c.p.c. e 145 c.p.c.
Gli Ermellini, chiamati a pronunciarsi sulla vicenda, hanno accolto il ricorso e condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio in favore della società contribuente, precisando che: “in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall’articolo 139 c.p.c, comma 2, secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita.”
Di talché i Giudici di legittimità, mediante un’interpretazione letterale delle norme relative alla notificazione nei confronti delle persone giuridiche ex artt. 139 c.p.c. e 145 c.p.c., hanno ribadito il principio secondo il quale è nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nelle norme ut supra citate.
Dott. Ettore Salvatore Masullo

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Gli Ermellini, chiamati a pronunciarsi sulla vicenda, hanno accolto il ricorso e condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio in favore della società contribuente, precisando che: “in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall’articolo 139 c.p.c, comma 2, secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita.”
Di talché i Giudici di legittimità, mediante un’interpretazione letterale delle norme relative alla notificazione nei confronti delle persone giuridiche ex artt. 139 c.p.c. e 145 c.p.c., hanno ribadito il principio secondo il quale è nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nelle norme ut supra citate.
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