L’istanza di distribuzione amichevole della somma ricavata dalla vendita di beni mobili ex art. 541 c.p.c.

Nella procedura di espropriazione mobiliare, ai sensi dell’art. 541 c.p.c., se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata secondo un piano concordato, il giudice dell’esecuzione, sentito il debitore, provvede in conformità.

L’accordo tra i creditori può formarsi al di fuori del processo di espropriazione o all’udienza di comparizione delle parti, secondo la formula seguente:

Non senza segnalare che:

– nel caso in cui il debitore tace in merito al piano di riparto, l’audizione dello stesso si da per avvenuta e il piano di riparto si considera approvato;

– l’accordo dei creditori può essere redatto per iscritto, nel qual caso deve essere sottoscritto da tutti i creditori oppure può essere manifestato oralmente al giudice in udienza e documentato nel verbale;

– il piano di riparto una volta approvato dal giudice diviene irrevocabile.