
Assoggettabilità al fallimento, la rilevanza dei fondi rischi ed oneri
Con sentenza 601/2017 la Corte di Cassazione ha affrontato nuovamente il tema delle soglie di fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, legge fallimentare.
Nel caso in questione, la Suprema Corte si è pronunciata rigettando il ricorso proposto da una società immobiliare avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, la quale aveva dichiarato inammissibile il reclamo della società contro la sentenza dichiarativa del suo fallimento.
Nello specifico, la società eccepiva la violazione degli artt. 1 e 5 l. fall. in ragione del fatto che la somma pari a euro 1.407.000,00, iscritta nel fondo rischi ed oneri, era posta a copertura di debiti litigiosi incerti o probabili, i quali pertanto non potevano concorrere alla quantificazione dell’ammontare dell’indebitamento rilevante, ex art. 1, comma 2, lett. c), l. fall., ai fini dell’assoggettabilità al fallimento.
La Corte di Cassazione, uniformandosi a quanto affermato in una precedente occasione (v. Cass. n. 25870/2011), ha chiarito che l’accertamento del requisito di fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, lett. c), l. fall. deve essere compiuto considerando la complessiva passività dell’imprenditore, tenendo conto non soltanto dei debiti già sorti ed iscritti a bilancio, ma anche di quelli non ancora accertati, soprattutto se di elevato ammontare.
Dott. Matteo Pavia

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Nello specifico, la società eccepiva la violazione degli artt. 1 e 5 l. fall. in ragione del fatto che la somma pari a euro 1.407.000,00, iscritta nel fondo rischi ed oneri, era posta a copertura di debiti litigiosi incerti o probabili, i quali pertanto non potevano concorrere alla quantificazione dell’ammontare dell’indebitamento rilevante, ex art. 1, comma 2, lett. c), l. fall., ai fini dell’assoggettabilità al fallimento.
La Corte di Cassazione, uniformandosi a quanto affermato in una precedente occasione (v. Cass. n. 25870/2011), ha chiarito che l’accertamento del requisito di fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, lett. c), l. fall. deve essere compiuto considerando la complessiva passività dell’imprenditore, tenendo conto non soltanto dei debiti già sorti ed iscritti a bilancio, ma anche di quelli non ancora accertati, soprattutto se di elevato ammontare.
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