Stop al cyberbullismo: il ddl in ultima lettura al Senato
Ritorna al Senato, per la lettura finale, il disegno di legge n. 3139/2016 contro il bullismo e il cyberbullismo, approvato in seconda lettura dalla Camera dei Deputati in data 20.09 u.s.
Tale proposta legislativa ha ad oggetto tutta una serie di misure di prevenzione e repressione degli episodi di bullismo, in particolare del cosiddetto cyberbullismo, vale a dire essenzialmente tutte le forme di bullismo informatico e online.
Il DDL era stato approvato in prima battuta dal Senato un anno fa, ma molti emendamenti sono stati apportati rispetto al disegno originario, così come presentato dalla Senatrice Elena Ferrara, primo fra tutti l’estensione dell’ambito di applicabilità della legge ai soggetti maggiorenni oltre che ai minorenni.
Oggi esso si presenta nel modo che qui di seguito si andrà sinteticamente e nei suoi punti chiave ad illustrare.
In primis, ed è questa una novità assoluta, viene introdotta nel nostro ordinamento una puntuale definizione di bullismo, da intendersi come l’attività di aggressione recidiva posta in essere mediante minacce o vessazioni morali o fisiche et similia ai danni di un soggetto, al fine di procurare a quest’ultimo uno status di ansia e malessere; qualora tali attività venissero realizzate, anche non reiteratamente, tramite lo strumento informatico, telefonico o social, ebbene nel qual caso si andrebbe a realizzare invece il fenomeno del cyberbullismo.
In secundis si prevede, all’art. 2, che qualunque soggetto – o il genitore qualora si trattasse di un minorenne – si senta vittima di cyberbullismo ha la facoltà di rivolgersi al titolare del sito internet o del servizio di messaggistica istantanea o della rete telefonica oppure anche direttamente al Garante per la protezione dei dati personali richiedendo, a mezzo di un’apposita istanza, “(…) l’oscuramento, la rimozione, il blocco delle comunicazioni che lo riguardano nonché dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo, previa conservazione dei dati originali (…)”.
Si prevede altresì, a fini preventivi, l’individuazione, in ogni struttura scolastica, di un referente che si occupi di individuare la presenza ipotetica di simili fenomeni in modo tale che la scuola nell’immediato possa metterne al corrente le famiglie e, se necessario, procedere ad adottare misure di sostegno per la vittima stessa e di rieducazione per l’autore di tali attività.
Un’altra importante novità riguarda la modifica dell’art. 612 bis del Codice Penale, e dunque il reato di atti persecutori, prevedendosi una maggior pena – da uno a sei anni di reclusione – “se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici” (Art. 6 bis). Analoga pena è prevista altresì nei casi in cui il fatto sia posto in essere attraverso scambio d’identità oppure anche tramite la diffusione di dati sensibili o immagini private, di cui si è venuti in possesso mediante raggiri o minacce, oppure ancora nell’ipotesi di divulgazione di immagini o documenti aventi ad oggetto fattispecie di violenza o di minaccia.
L’obiettivo di una tale proposta legislativa è, come è evidente, sicuramente quello di reprimere un fenomeno, oramai di ampia diffusione, fonte effettivamente di disagio sociale ma anche e soprattutto quello di intervenire alla base, vale a dire sul versante della prevenzione e della rieducazione. Staremo a vedere quali saranno i successivi e ulteriori sviluppi.
Dott.ssa Daniela Mongillo
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Oggi esso si presenta nel modo che qui di seguito si andrà sinteticamente e nei suoi punti chiave ad illustrare.
In primis, ed è questa una novità assoluta, viene introdotta nel nostro ordinamento una puntuale definizione di bullismo, da intendersi come l’attività di aggressione recidiva posta in essere mediante minacce o vessazioni morali o fisiche et similia ai danni di un soggetto, al fine di procurare a quest’ultimo uno status di ansia e malessere; qualora tali attività venissero realizzate, anche non reiteratamente, tramite lo strumento informatico, telefonico o social, ebbene nel qual caso si andrebbe a realizzare invece il fenomeno del cyberbullismo.
In secundis si prevede, all’art. 2, che qualunque soggetto – o il genitore qualora si trattasse di un minorenne – si senta vittima di cyberbullismo ha la facoltà di rivolgersi al titolare del sito internet o del servizio di messaggistica istantanea o della rete telefonica oppure anche direttamente al Garante per la protezione dei dati personali richiedendo, a mezzo di un’apposita istanza, “(…) l’oscuramento, la rimozione, il blocco delle comunicazioni che lo riguardano nonché dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo, previa conservazione dei dati originali (…)”.
Si prevede altresì, a fini preventivi, l’individuazione, in ogni struttura scolastica, di un referente che si occupi di individuare la presenza ipotetica di simili fenomeni in modo tale che la scuola nell’immediato possa metterne al corrente le famiglie e, se necessario, procedere ad adottare misure di sostegno per la vittima stessa e di rieducazione per l’autore di tali attività.
Un’altra importante novità riguarda la modifica dell’art. 612 bis del Codice Penale, e dunque il reato di atti persecutori, prevedendosi una maggior pena – da uno a sei anni di reclusione – “se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici” (Art. 6 bis). Analoga pena è prevista altresì nei casi in cui il fatto sia posto in essere attraverso scambio d’identità oppure anche tramite la diffusione di dati sensibili o immagini private, di cui si è venuti in possesso mediante raggiri o minacce, oppure ancora nell’ipotesi di divulgazione di immagini o documenti aventi ad oggetto fattispecie di violenza o di minaccia.
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