Procedure esecutive e concorsuali, approvata la Legge n. 119

La Camera dei Deputati il 29.06.2016 ha approvato definitivamente il D.L. recanti “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori delle banche in liquidazione”.

Importanti le innovazioni per quanto attiene alla procedura di esecuzione forzata, poiché la legge interviene modificando alcuni articoli del codice di procedura civile.

L’articolo 591, 2° comma, c.p.c., pertanto, nella sua nuova configurazione, afferma che “Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto e, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571”.

Viene quindi introdotto un nuovo ribasso dopo il terzo tentativo di vendita, a facilitare il realizzo per l’esecuzione, anche a fronte di un minor prezzo.

Un’altra novità saliente si rinviene all’art. 596 c.p.c., che disciplina il progetto di distribuzione del ricavato della vendita ai creditori, e risiede nella possibilità per il giudice o il professionista delegato, di formare un progetto di distribuzione “anche parziale”, che “non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire”, in luogo della precedente formulazione della norma che prevedeva solamente un progetto di distribuzione totale.

Inoltre, viene aggiunto un corposo 3° comma che afferma “Il giudice dell’esecuzione può disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto all’accantonamento a norma dell’articolo 510, terzo comma, ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell’articolo 512, qualora sia presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all’articolo 574, primo comma, secondo periodo, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all’effettiva restituzione. La fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito del soggetto avente diritto all’accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma del primo periodo del presente comma”.

Quanto ai professionisti delegati alle vendite, questi dovranno essere iscritti in specifico registro ed avere assolto gli obblighi di formazione. All’atto dell’avviso dell’esperimento del quarto tentativo di vendita, saranno tenuti a chiedere, telematicamente, al Giudice dell’esecuzione, le istruzioni in ordine alla rimessione degli atti ovvero alla fissazione del quinto esperimento di vendita, in caso di vendita infruttuosa, indicando il valore d’asta fissato.

Sarà loro cura, inoltre, all’atto del deposito del decreto di trasferimento, fare istanza di fissazione dell’udienza per l’approvazione del progetto di distribuzione parziale (v. sopra art. 596 c.p.c. come modificato) e curare l’invio dei c.cd. rapporti riepilogativi, previsti dalla legge di conversione n. 221/2012.

Gavril Zaccaria e Flavia Lucchetti