L’atto di chiamata in causa di terzo su ordine del Giudice

In corso di causa il giudice può ritenere che il processo si svolga anche nei confronti di un terzo e in tal caso ne ordina la chiamata in causa con le modalità di cui agli art. 270 e 163 c.p.c. La ragione che giustifica l’eventuale ordine di chiamata in causa del terzo da parte del giudice è la comunanza di causa, cioè l’esistenza di una connessione oggettiva tra la posizione del terzo e quella delle originarie parti in causa.

La formula è la seguente: atto di chiamata in causa di terzo su ordine del Giudice.

Non senza segnalare che:

  • Circa i poteri per proporre la citazione di chiamata, una parte della dottrina ritiene che non occorra una nuova procura al difensore, tuttavia per evitare contestazioni, è opportuno inserirla.
  • La chiamata in causa deve essere effettuata mediante citazione ad opera della parte più diligente, che coinciderà, normalmente, con la parte che ha interesse a evitare la cancellazione della causa al ruolo.
  • L’intervento jussu judicis può essere disposto dal giudice in qualsiasi momento, ma solo nell’ambito del giudizio di primo grado. Come intuibile l’ordine è soggetto esclusivamente alla valutazione del magistrato e non può essere usato come espediente per superare l’eventuale decadenza (ex art. 269 c.p.c.) in cui può essere intervenuta la parte che quindi – non potendo più legittimamente chiamare in causa il terzo – sollecita l’intervento del giudice.