Ricorso telematico non leggibile per guasti e/o errori tecnici: inopponibile la tardività dell’invio

Se il ricorso telematico non è leggibile per guasti alla rete e/o errori tecnici, la tardività dell’invio è inopponibile. E’ quanto stabilito dalla sentenza CEDU, Sez. IV, del 31 maggio 2016, caso Tence c. Slovenia, n. 37242/2014.

Il fatto riguardava l’invio tramite fax di un atto di appello, in una causa di lavoro, da parte del ricorrente, effettuato alle ore 18, 54 dell’ultimo giorno disponibile – il relativo termine sarebbe scaduto alle successive ore 24 – e, secondo il rapporto del fax, regolarmente ricevuto dalla Corte cinque minuti dopo. Dal ricorso alla CEDU emergeva che il fax aveva stampato solo alcune pagine, ma, per un non meglio precisato guasto, non aveva stampato le altre, sicché il documento venne cancellato dalla memoria della macchina. Il legale del ricorrente, per sicurezza, aveva inviato l’atto anche per mezzo di raccomandata a/r il giorno successivo.

Le Corti interne, malgrado l’esibizione della ricevuta dell’avvenuta trasmissione (e ricezione) dell’atto nei termini di legge, giudicarono il suo ricorso tardivo e lo dichiararono inammissibile in ogni grado di giudizio.

Con la sentenza de qua, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ribadito la sussistenza della possibilità di dimostrare di avere spedito l’atto nel rispetto di termini di legge. E, con particolare riferimento al nostro caso, la ricevuta di avvenuta trasmissione doveva essere considerata una valida prova e, quindi, era inopponibile la tardività dell’appello.

Infatti, ogni parte si assume i rischi dovuti ai ritardi ad essa imputabili e, nella fattispecie in esame, le ricevute d’invio e di ricezione, nonché, da quanto emerso in corso di lite, i registri della Corte cui era stato spedito, inequivocabilmente dimostravano che l’atto era stato notificato nei termini di legge. Il rispetto delle norme processuali si evinceva anche dalla notifica di una copia identica per posta.

Per la CEDU, appariva, dunque, eccessiva la scelta delle Corti interne di addossare l’intero onere della prova al ricorrente, anche se avevano ammesso che la mancata corretta ricezione era imputabile ad errori tecnici, guasti ed alla mancata manutenzione dell’apparecchio non ascrivibili allo stesso, che anzi aveva ottemperato correttamente alle scadenze processuali: il ricorso non era prescritto e doveva essere dichiarato tempestivo.

Inoltre, la stessa Corte ha precisato che, il rigetto per tardività e detta esegesi sulla ripartizione degli oneri della prova, costituisce un peso eccessivo e spropositato imposto alla parte nell’accesso alla Giustizia per far valere le proprie ragioni in deroga all’art. 6 Cedu.

Dott. Alessandro Rucci