
Istanza di assegnazione/attribuzione delle somme ricavate all'unico creditore
Qualora nella procedura esecutiva non siano intervenuti altri creditori, la somma ricavata dalla vendita di beni pignorati andrà assegnata al creditore procedente fino a concorrenza di quanto allo stesso spettante per capitale, interessi e spese. A tal fine si dovrà depositare un’istanza secondo la formula che segue:
Non senza segnalare che:
- In presenza di più creditori la somma ricavata sarà distribuita dal Giudice dell’esecuzione. Nell’ipotesi di esecuzione mobiliare la legge dà la possibilità ai creditori di accordarsi su un piano di riparto, nel qual caso il giudice provvederà alla distribuzione in conformità al piano concordato, denominata distribuzione amichevole; nel caso in cui non venga raggiunto tale accordo il giudice, in seguito alla richiesta di uno o più creditori, provvederà alla distribuzione con riguardo dapprima ai diritti di prelazione e poi al criterio di proporzionalità, c.d. distribuzione giudiziale. Diversamente, nell’espropriazione immobiliare la distribuzione può essere solo giudiziale, le cui modalità sono fissate dagli artt. 596 e ss..
- Il residuo della somma ricavata dalla vendita (qualora vi sia) sarà consegnato al debitore o al terzo che ha subito l’espropriazione.

Istanza di assegnazione/attribuzione delle somme ricavate all'unico creditore
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Non senza segnalare che:
- In presenza di più creditori la somma ricavata sarà distribuita dal Giudice dell’esecuzione. Nell’ipotesi di esecuzione mobiliare la legge dà la possibilità ai creditori di accordarsi su un piano di riparto, nel qual caso il giudice provvederà alla distribuzione in conformità al piano concordato, denominata distribuzione amichevole; nel caso in cui non venga raggiunto tale accordo il giudice, in seguito alla richiesta di uno o più creditori, provvederà alla distribuzione con riguardo dapprima ai diritti di prelazione e poi al criterio di proporzionalità, c.d. distribuzione giudiziale. Diversamente, nell’espropriazione immobiliare la distribuzione può essere solo giudiziale, le cui modalità sono fissate dagli artt. 596 e ss..
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