
Telefonata automatica a scopi commerciali, necessario il consenso preventivo
Con sentenza n. 10714 del 24 maggio 2016, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi in materia di privacy.
Il fatto riguardava la dichiarazione di illiceità del trattamento dei dati personali di M.M., resa dal Garante per la protezione dei dati personali avverso la compagnia telefonica che aveva effettuato diverse chiamate automatiche, dunque, telefonate preregistrate al predetto utente. La società si era detta in possesso di una propria banca dati anteriore al 2005, sostenendo la non necessità di una preventiva richiesta di consenso all’utilizzo dei dati per informazioni pubblicitarie essendo stata fornita all’utente idonea informativa.
Con la sentenza de qua, la Corte di Cassazione sez. I Civile ha osservato, anzitutto, che fosse “pacifico in causa, che il trattamento dei dati personali era avvenuto in relazione a comunicazioni commerciali preregistrate. Si trattava cioè di comunicazioni fatte con sistema automatici di chiamata”.
La Corte ha, poi, precisato che “Il codice della privacy, agli artt. 129 e 130, consente simile trattamento solo con il consenso dell’interessato”, da intendersi come “consenso specifico riferito a quella specifica comunicazione”.
Per questi motivi, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso.
Dott. Alessandro Rucci

Telefonata automatica a scopi commerciali, necessario il consenso preventivo
Con sentenza n. 10714 del 24 maggio 2016, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi in materia di privacy.
Il fatto riguardava la dichiarazione di illiceità del trattamento dei dati personali di M.M., resa dal Garante per la protezione dei dati personali avverso la compagnia telefonica che aveva effettuato diverse chiamate automatiche, dunque, telefonate preregistrate al predetto utente. La società si era detta in possesso di una propria banca dati anteriore al 2005, sostenendo la non necessità di una preventiva richiesta di consenso all’utilizzo dei dati per informazioni pubblicitarie essendo stata fornita all’utente idonea informativa.
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La Corte ha, poi, precisato che “Il codice della privacy, agli artt. 129 e 130, consente simile trattamento solo con il consenso dell’interessato”, da intendersi come “consenso specifico riferito a quella specifica comunicazione”.
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