Il ricorso ex art. 337 septies c.c.

Ove il figlio maggiorenne avesse necessità di percepire un somma di denaro per provvedere al soddisfacimento delle sue necessità, potrà proporre ricorso ex art. 337 septies del Codice Civile, introdotto dal D.lgs. n. 154 del 28 dicembre 2013, sulla scia delle posizioni assunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza antecedente, secondo la formula che segue:

Non senza segnalare che:

  • Il ricorso va proposto al Giudice che, valutando le singole circostanze contingenti, potrà disporre la trasmissione di un assegno periodico in favore del figlio non indipendente economicamente.
  • L’assegno dovrà essere versato direttamente al figlio ricorrente, salvo che il Giudice disponga diversamente.
  • La disposizione suddetta non si estende ai figli portatori di handicap, ai quali va applicata la disciplina generale prevista per i figli minori d’età.

Avv. Sergio Scicchitano