Giudizio tributario: la legittimazione degli eredi
La Corte di Cassazione con sentenza n. 3611 depositata in data 24 febbraio 2016 ha espresso il seguente principio di diritto: “in tema di obbligazioni tributarie, grava sull’Amministrazione finanziaria creditrice del de cuius l’onere di provare l’accettazione dell’eredità da parte dei chiamati, per potere esigere l’adempimento dell’obbligazione del loro dante causa; tale onere non può essere assolto con la produzione della sola denuncia di successione, mentre è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c., o di qualsiasi altro documento dal quale possa, con pari certezza, desumersi la sussistenza di detta qualità”.
In virtù di tale principio la Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, a seguito di riassunzione della causa da parte dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di coloro che riteneva eredi del contribuente, aveva accolto l’appello dell’Amministrazione finanziaria, ritenendo fondata e comprovata la pretesa azionata senza tuttavia tener conto delle eccezioni sollevate dai “presunti eredi” circa l’omessa dimostrazione, da parte dell’Ufficio finanziario, di tale qualità in capo agli stessi.

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La Corte di Cassazione con sentenza n. 3611 depositata in data 24 febbraio 2016 ha espresso il seguente principio di diritto: “in tema di obbligazioni tributarie, grava sull’Amministrazione finanziaria creditrice del de cuius l’onere di provare l’accettazione dell’eredità da parte dei chiamati, per potere esigere l’adempimento dell’obbligazione del loro dante causa; tale onere non può essere assolto con la produzione della sola denuncia di successione, mentre è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c., o di qualsiasi altro documento dal quale possa, con pari certezza, desumersi la sussistenza di detta qualità”.
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