Vizi dell’opera, committente può eccepire pagamento senza denuncia?

Con sentenza n. 24400/2015 la Corte di Cassazione ha affermato che, nel caso di opera realizzata in difformità rispetto alle pattuizioni o alle regole tecniche, il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, può eccepire l’esistenza di vizi ai sensi dell’art. 1667 c.c., solo se li abbia denunciati nei termini previsti.

Nel caso di specie una impresa presenta ricorso per decreto ingiuntivo al fine di conseguire dai propri committenti il pagamento dei corrispettivi previsti contrattualmente inerenti la realizzazione dell’impianto di riscaldamento.

I committenti opponevano il decreto eccependo che nulla era dovuto perché gli impianti di riscaldamento erano del tutto insufficienti e mal funzionanti, nonché perché alcune componenti erano diverse dalle marche pattuite e perché non era stata mai consegnata la certificazione di conformità e di garanzia degli impianti istallati. A sua volta la ditta creditrice eccepiva la decadenza dalla garanzia per vizi perché la denuncia non era stata inviata nei termini e in quanto la relativa azione non era stata proposta entro il termine annuale.

La Corte di Cassazione ha ricordato il principio secondo cui il committente convenuto per il pagamento del corrispettivo non ha possibilità di opporre le difformità e i vizi dell’opera, in virtù del principio “inadimplenti non est adimplendum“, se i vizi o le difformità non siano stati denunciati nei tempi previsti. D’altra parte, se così non fosse, verrebbe vanificata la portata dell’art. 2226 cc. e/o dell’art. 1667 c.c., cioè, la necessità di una tempestiva denuncia dei vizi e delle difformità da parte del committente.