
L'avviso di opposizione a decreto ingiuntivo
Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’art. 645 c.p.c. prevede che contemporaneamente alla notifica dell’atto di opposizione al ricorrente “l’ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell’opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull’originale del decreto”.
Qualora la notifica venga eseguita in proprio dall’avvocato a mezzo pec il soggetto notificante deve darne contestuale avviso alla Cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento opposto o, rispettivamente, impugnato ai sensi dell’art. 9 comma 1 della legge 53/94 secondo la formula che segue:
Non senza specificare che:
– il suddetto atto andrà depositato nell’esistente fascicolo telematico del decreto ingiuntivo o del procedimento relativo al provvedimento impugnato;
– a norma del comma 1-bis dell’art. 9 cit. “Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”

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Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’art. 645 c.p.c. prevede che contemporaneamente alla notifica dell’atto di opposizione al ricorrente “l’ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell’opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull’originale del decreto”.
Qualora la notifica venga eseguita in proprio dall’avvocato a mezzo pec il soggetto notificante deve darne contestuale avviso alla Cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento opposto o, rispettivamente, impugnato ai sensi dell’art. 9 comma 1 della legge 53/94 secondo la formula che segue:
Non senza specificare che:
– il suddetto atto andrà depositato nell’esistente fascicolo telematico del decreto ingiuntivo o del procedimento relativo al provvedimento impugnato;
– a norma del comma 1-bis dell’art. 9 cit. “Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”
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