
Ricorso per Cassazione: firmati due protocolli tra la Suprema Corte e il Consiglio Nazionale Forense
Il 17 dicembre 2015 il Presidente del Consiglio Nazionale Forense Andrea Mascherin e il Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione, Giorgio Santacroce, hanno sottoscritto due protocolli, uno per la materia civile e tributaria uno per la materia penale, con l’obiettivo di favorire la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali.
I protocolli forniscono uno schema redazionale per gli atti, che ne definisce i limiti di contenuto e ne agevola l’immediata comprensione da parte del giudicante, senza che l’eventuale mancato rispetto della regola sui limiti dimensionali comporti un’automatica sanzione di tipo processuale.
Sono inoltre fornite alcune indicazioni per l’attività di difesa, l’osservanza delle quali garantirebbe il rispetto del principio di autosufficienza.
Per la materia civile e tributaria ad esempio si suggerisce di strutturare l’atto secondo il seguente schema:
– Parte ricorrente: nome e cognome del ricorrente/denominazione sociale: data di nascita/legale rappresentante; luogo di residenza/sede sociale; codice fiscale;
– Parte intimata: indicare i dati indicati per la parte ricorrente.
– Sentenza impugnata: indicare gli estremi del provvedimento impugnato;
– Oggetto del giudizio: descrivere con un massimo di 10 (dieci) parole chiave, tra le quali debbono essere quelle riportate nella nota di iscrizione a ruolo, la materia oggetto del giudizio;
– Valore della controversia: dichiarazione di valore ai fini del pagamento del contributo unificato.
– Sintesi dei motivi: esporre sinteticamente i motivi del ricorso, contrassegnandoli numericamente, e indicare per ciascuno di essi, le norme di legge violate dal provvedimento impugnato e i temi trattati nonché il numero della pagina del ricorso ove inizia lo svolgimento delle relative argomentazioni a sostegno.
– Svolgimento del processo: contenere nel limite massimo di 5 pagine l’esposizione sommaria del fatto, in osservanza della regola stabilita dall’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in maniera funzionale alla percepibilità delle ragioni poste a fondamento delle censure poi sviluppate nella parte motiva.
– Motivi di impugnazione: sviluppare, nel limite di 30 pagine, le argomentazioni a sostegno delle censure già sinteticamente indicate nella parte denominata “sintesi dei motivi”. L’esposizione deve rispondere al criterio di specificità e di concentrazione dei motivi.
– Conclusioni: indicare il provvedimento in ultimo richiesto:
– Documenti allegati: elenco secondo un ordine numerico progressivo degli atti e dei documenti prodotti.

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Sono inoltre fornite alcune indicazioni per l’attività di difesa, l’osservanza delle quali garantirebbe il rispetto del principio di autosufficienza.
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– Parte ricorrente: nome e cognome del ricorrente/denominazione sociale: data di nascita/legale rappresentante; luogo di residenza/sede sociale; codice fiscale;
– Parte intimata: indicare i dati indicati per la parte ricorrente.
– Sentenza impugnata: indicare gli estremi del provvedimento impugnato;
– Oggetto del giudizio: descrivere con un massimo di 10 (dieci) parole chiave, tra le quali debbono essere quelle riportate nella nota di iscrizione a ruolo, la materia oggetto del giudizio;
– Valore della controversia: dichiarazione di valore ai fini del pagamento del contributo unificato.
– Sintesi dei motivi: esporre sinteticamente i motivi del ricorso, contrassegnandoli numericamente, e indicare per ciascuno di essi, le norme di legge violate dal provvedimento impugnato e i temi trattati nonché il numero della pagina del ricorso ove inizia lo svolgimento delle relative argomentazioni a sostegno.
– Svolgimento del processo: contenere nel limite massimo di 5 pagine l’esposizione sommaria del fatto, in osservanza della regola stabilita dall’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in maniera funzionale alla percepibilità delle ragioni poste a fondamento delle censure poi sviluppate nella parte motiva.
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