L’atto di desistenza dall’istanza di fallimento

Il creditore che ha presentato istanza di fallimento ai danni del proprio debitore e che nel corso del procedimento pre-fallimentare venga soddisfatto, può recedere dalla richiesta di fallimento presentando un atto secondo la formula che segue:

Atto di desistenza dal fallimento.

Non senza specificare che:

– l’atto di desistenza diversamente dall’atto di rinuncia non necessita dell’accettazione delle controparte per spiegare i propri effetti;

– Una volta depositato l‘atto desistenza il Giudice Relatore informerà il Collegio che dichiarerà il non luogo a provvedere sull’istanza ovvero l’archiviazione del procedimento od altra formula equivalente qualora non risulti costituito altro creditore giacché non può procedersi alla dichiarazione di fallimento ex officio ossia in assenza dall’iniziativa di un soggetto legittimato per legge.