
La riserva facoltativa di appello resa in udienza
Qualora nel corso del giudizio di primo grado venga emessa una sentenza parziale ex art. 278 c.p.c. ovvero ex art. 279, comma 2 n. 4 c.p.c. la parte soccombente può differire la proposizione dell’impugnazione avverso la stessa dopo la pronuncia della sentenza con dichiarazione a verbale del seguente tenore:
Non senza segnalare che:
- La riserva di appello deve essere fatta, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa.
- La riserva di appello può essere fatta anche con dichiarazione scritta che andrà notificata ai procuratori delle altre parti costituite a norma dell’art. 170 primo e terzo comma c.p.c. o personalmente alla parte se questa non è costituita.
- La riserva non può farsi e se già fatta rimane priva di effetto quando contro la stessa da alcune delle parti sia proposto immediatamente appello.

La riserva facoltativa di appello resa in udienza
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