La dichiarazione di rinuncia al mandato
Il procuratore che intende rinunciare al mandato conferito dal cliente deve innanzitutto informare di tale volontà il suo assistito mediante mezzo di comunicazione che fornisca prova del ricevimento e successivamente depositare in giudizio un atto secondo la formula che segue:
Non senza segnalare che la rinuncia non ha effetto finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.

La dichiarazione di rinuncia al mandato
Il procuratore che intende rinunciare al mandato conferito dal cliente deve innanzitutto informare di tale volontà il suo assistito mediante mezzo di comunicazione che fornisca prova del ricevimento e successivamente depositare in giudizio un atto secondo la formula che segue:
Non senza segnalare che la rinuncia non ha effetto finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.
Recent posts.
La questione dell’impugnabilità in Cassazione del decreto reso all’esito del reclamo ex art. 283 CCII continua a impegnare la dottrina e la prassi del diritto concorsuale. In assenza di una previsione espressa all'interno del Codice [...]
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza del 9 luglio 2026 n.22960 (Pres. Ferro, Est. Farolfi), ha affrontato un tema cruciale nell’ambito del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Si è concentrata, [...]
La vicenda origina dall’impugnazione, da parte di Sesto Più S.r.l., di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36‑bis d.P.R. 600/1973, con cui veniva richiesto il pagamento di IVA 2018 [...]
Recent posts.
La questione dell’impugnabilità in Cassazione del decreto reso all’esito del reclamo ex art. 283 CCII continua a impegnare la dottrina e la prassi del diritto concorsuale. In assenza di una previsione espressa all'interno del Codice [...]
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza del 9 luglio 2026 n.22960 (Pres. Ferro, Est. Farolfi), ha affrontato un tema cruciale nell’ambito del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Si è concentrata, [...]

