La relata di notifica ex art. 15 III comma della Legge Fallimentare
L’Avvocato, dopo aver depositato presso il Tribunale il ricorso per la dichiarazione di fallimento, deve attendere che entro 45 giorni da detto deposito venga fissata l’udienza pre-fallimentare.
Come noto sarà onere della cancelleria provvedere alla notifica del ricorso e del decreto all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese oppure dall’indice nazionale degli indirizzi p.e.c. delle imprese e dei professionisti.
Qualora la comunicazione di cancelleria a mezzo p.e.c. non sia stata possibile o abbia avuto esito negativo, l’Avvocato dovrà provvedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a mezzo ufficiale giudiziario redigendo la seguente relata di notifica:
– Relata di notifica ax art. 15 L.F.
Non senza segnalare che:
– il ricorso e il decreto di fissazione udienza devono essere notificati al fallendo, ai sensi dell’art. 153 L.F., almeno 15 giorni prima dell’udienza esclusivamente “a mani” presso la sede risultante dal registro delle imprese;
– Qualora la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, l’ufficiale giudiziario provvederà alla notifica tramite immediato deposito presso la casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso.

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Come noto sarà onere della cancelleria provvedere alla notifica del ricorso e del decreto all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese oppure dall’indice nazionale degli indirizzi p.e.c. delle imprese e dei professionisti.
Qualora la comunicazione di cancelleria a mezzo p.e.c. non sia stata possibile o abbia avuto esito negativo, l’Avvocato dovrà provvedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a mezzo ufficiale giudiziario redigendo la seguente relata di notifica:
– Relata di notifica ax art. 15 L.F.
Non senza segnalare che:
– il ricorso e il decreto di fissazione udienza devono essere notificati al fallendo, ai sensi dell’art. 153 L.F., almeno 15 giorni prima dell’udienza esclusivamente “a mani” presso la sede risultante dal registro delle imprese;
– Qualora la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, l’ufficiale giudiziario provvederà alla notifica tramite immediato deposito presso la casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso.
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