Condominio, i limiti del mandato dell'Amministratore
Con sentenza n. 20816/2015 la Suprema Corte si trova a dover valutare i limiti della legittimazione ad agire dell’Amministratore del Condominio.
In particolare si pone la questione se in caso di azione di rivendica l’Amministratore sia titolare di autonomo potere rappresentativo dei Condomini o necessiti di espresso e formale mandato di ciascun condomino.
La Suprema Corte precisa innanzitutto l’oggetto del giudizio.
Alcuni condomini, nel corso di lavori di ristrutturazione del piano soffitte, avevano inglobato il balcone, il w.c. ed il corridoio di disimpegno limitrofi ai propri locali, impossessandosi di presunte aree comuni.
Così ricostruita la vicenda, l’azione dell’Amministratore va inquadrata nella difesa delle parti comuni occupate da alcuni condomini.
A tal proposito la Cassazione ricorda che l’Amministratore può compiere, ai sensi degli artt. 1130 e 1131 c.c., atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio intendendo con ciò non solo atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici), ma anche giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell’integrità dell’immobile (cfr Cass. n. 8233 del 2007).
Conseguentemente l’Amministratore non è tenuto ad ottenere il mandato di tutti i condomini, potendo agire ex art. 1130 c.c., n. 4, e art. 1131 c.c. (v. Cass. Sez. Unite n. 18331 del 2011 e più di recente, Cass. n. 28141 del 2013).

Condominio, i limiti del mandato dell'Amministratore
Con sentenza n. 20816/2015 la Suprema Corte si trova a dover valutare i limiti della legittimazione ad agire dell’Amministratore del Condominio.
In particolare si pone la questione se in caso di azione di rivendica l’Amministratore sia titolare di autonomo potere rappresentativo dei Condomini o necessiti di espresso e formale mandato di ciascun condomino.
La Suprema Corte precisa innanzitutto l’oggetto del giudizio.
Alcuni condomini, nel corso di lavori di ristrutturazione del piano soffitte, avevano inglobato il balcone, il w.c. ed il corridoio di disimpegno limitrofi ai propri locali, impossessandosi di presunte aree comuni.
Così ricostruita la vicenda, l’azione dell’Amministratore va inquadrata nella difesa delle parti comuni occupate da alcuni condomini.
A tal proposito la Cassazione ricorda che l’Amministratore può compiere, ai sensi degli artt. 1130 e 1131 c.c., atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio intendendo con ciò non solo atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici), ma anche giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell’integrità dell’immobile (cfr Cass. n. 8233 del 2007).
Conseguentemente l’Amministratore non è tenuto ad ottenere il mandato di tutti i condomini, potendo agire ex art. 1130 c.c., n. 4, e art. 1131 c.c. (v. Cass. Sez. Unite n. 18331 del 2011 e più di recente, Cass. n. 28141 del 2013).
Recent posts.
Con una recente pronuncia depositata il 13 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della detraibilità dell’IVA in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, chiarendo alcuni importanti profili relativi alla responsabilità risarcitoria derivante da [...]
Ci sono anniversari che si festeggiano con un brindisi. Poi ci sono quelli che si raccontano. Il trentennale del Prof. Avv. Sergio Scicchitano come Avvocato Cassazionista appartiene alla seconda categoria. Non un traguardo da celebrare [...]
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il diritto al risarcimento del danno arrecato ad un bene spetta al soggetto che ne sia proprietario – ovvero a colui che eserciti sullo stesso un potere materiale di [...]
Recent posts.
Con una recente pronuncia depositata il 13 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della detraibilità dell’IVA in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, chiarendo alcuni importanti profili relativi alla responsabilità risarcitoria derivante da [...]
Ci sono anniversari che si festeggiano con un brindisi. Poi ci sono quelli che si raccontano. Il trentennale del Prof. Avv. Sergio Scicchitano come Avvocato Cassazionista appartiene alla seconda categoria. Non un traguardo da celebrare [...]

