Le condizioni contenute nella sentenza di separazione o in un provvedimento di omologazione della separazione consensuale o ancora in un provvedimento che già in precedenza aveva modificato le condizioni, possono essere, in ogni momento, per giustificati motivi, revocate o modificate dal Tribunale su istanza di uno solo o di entrambi i coniugi.
Qualora il sopraggiungere di nuove circostanze di fatto o di diritto giustifichino la modifica delle condizioni di separazioni uno dei coniugi, o entrambi, dovrà fare istanza al Tribunale secondo la formula che segue:
– ricorso ai sensi dell’ex art. 710 c.p.c.
Non senza segnalare che;
– il DL 132/2014 ha previsto la possibilità per i coniugi di concordare una modifica delle loro condizioni di separazione tramite una procedura facoltativa alternativa a quella giudiziale: la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato.