La comparsa di costituzione di nuovo difensore

Nell’ipotesi in cui il difensore costituito in giudizio rinunci al mandato ovvero la parte revochi il proprio difensore sussiste la necessità che il professionista venga sostituito.

In tal caso il nuovo difensore che riceve il mandato dal cliente di costituirsi in giudizio in sostituzione del precedente legale deve predisporre un atto secondo la seguente formula:

Comparsa di costituzione di nuovo difensore.

Non senza segnalare che:

– la costituzione avviene esclusivamente mediante modalità telematiche;

– a seguito della riforma del 2009 la procura alle liti può ai sessi dell’art. 83 c.p.c. essere conferita in calce o a margine della memoria di nomina di nuovo difensore.