Il ricorso ex art. 700 c.p.c.
La Parte che necessiti di un provvedimento giurisdizionale urgente dal contenuto atipico idoneo a soddisfare i propri interessi in attesa della definizione del giudizio di merito onde evitare, altresì, di subire un pregiudizio imminente ed irreparabile, deve rivolgersi ad un avvocato perché predisponga un atto secondo la seguente formula:
Non senza segnalare che:
– trattasi di provvedimento residuale ossia di misura che può essere richiesta solo in mancanza dei presupposti per l’applicazione delle misura cautelari tipiche quali il sequestro, la denuncia di nuova opera o di danno temuto e dell’accertamento tecnico preventivo ovvero quando il risultato non può essere raggiunto utilizzando rimedi provvisori previsti da specifiche disposizioni di legge ovvero mediante strumenti sommari non cautelari quali il decreto ingiuntivo o i provvedimenti possessori.
– Ai fini del buon esito del procedimento il ricorrente è tenuto a dimostrare il fumus boni iuris ossia la probabile fondatezza del diritto fatto valere in giudizio, il periculum in mora ossia il pregiudizio grave, irreparabile ed imminente in cui incorrerebbe ove la misura cautelare non venisse concessa, l’atipicità della misura ossia l’assenza di un rimedio ad hoc previsto dalla legge ed infine a specificare la successiva azione di merito.
Il ricorso ex art. 700 c.p.c.
La Parte che necessiti di un provvedimento giurisdizionale urgente dal contenuto atipico idoneo a soddisfare i propri interessi in attesa della definizione del giudizio di merito onde evitare, altresì, di subire un pregiudizio imminente ed irreparabile, deve rivolgersi ad un avvocato perché predisponga un atto secondo la seguente formula:
Non senza segnalare che:
– trattasi di provvedimento residuale ossia di misura che può essere richiesta solo in mancanza dei presupposti per l’applicazione delle misura cautelari tipiche quali il sequestro, la denuncia di nuova opera o di danno temuto e dell’accertamento tecnico preventivo ovvero quando il risultato non può essere raggiunto utilizzando rimedi provvisori previsti da specifiche disposizioni di legge ovvero mediante strumenti sommari non cautelari quali il decreto ingiuntivo o i provvedimenti possessori.
– Ai fini del buon esito del procedimento il ricorrente è tenuto a dimostrare il fumus boni iuris ossia la probabile fondatezza del diritto fatto valere in giudizio, il periculum in mora ossia il pregiudizio grave, irreparabile ed imminente in cui incorrerebbe ove la misura cautelare non venisse concessa, l’atipicità della misura ossia l’assenza di un rimedio ad hoc previsto dalla legge ed infine a specificare la successiva azione di merito.
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