
La nota di deposito delle ricevute di notifica via pec
Il Procuratore, che ha provveduto alla notifica via pec di un atto, deve successivamente trasmettere in via telematica all’ufficio giudiziario le ricevute previste dall’art. 3-bis, comma 3, della Legge 21.1.1994 n. 53 nonché copia dell’atto notificato ai sensi dell’art. 9 comma 1 della medesima legge provvedendo alla predisposizione del seguente atto principale:
– Nota di deposito ex art. 3 bis comma 3 della legge n. 53/1994.
Non senza segnalare che:
– è da evitare il deposito delle ricevute in formato cartaceo e/o di copia per immagine di supporto digitale;
– la busta deve contenere l’atto notificato e le ricevute PEC di accettazione (RAC) e di avvenuta consegna (RdAC) per ciascun destinatario.

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– Nota di deposito ex art. 3 bis comma 3 della legge n. 53/1994.
Non senza segnalare che:
– è da evitare il deposito delle ricevute in formato cartaceo e/o di copia per immagine di supporto digitale;
– la busta deve contenere l’atto notificato e le ricevute PEC di accettazione (RAC) e di avvenuta consegna (RdAC) per ciascun destinatario.
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