La richiesta di accesso agli atti amministrativi
La persona che abbia interesse a richiedere, prendere in visione ed, eventualmente, ottenere copia di documenti amministrativi, può avanzare richiesta di accesso agli atti secondo la formula che segue:
– Richiesta di accesso formale agli atti amministrativi.
Non senza sottolineare che:
– La richiesta di accesso formale deve essere inviata a mezzo raccomandata a/r, o tramite posta elettronica o PEC (posta elettronica certificata); può anche essere depositata all’ufficio protocollo dell’amministrazione/ufficio interessato;
– La richiesta deve essere indirizzata all’ufficio che ha formato il documento e che lo detiene stabilmente;
– Il diritto di accesso può essere esercitato nei confronti di amministrazioni dello Stato, uffici ed enti pubblici, aziende autonome e concessionari di servizi pubblici;
– In alternativa all’accesso formale l’interessato può esercitare richiesta di accesso informale, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente;
– L’art. 25 della L. 241/1990 prevede che la risposta debba pervenire entro trenta gironi dalla richiesta di accesso. In caso di mancata risposta, questa si intende respinta.
– In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
La richiesta di accesso agli atti amministrativi
La persona che abbia interesse a richiedere, prendere in visione ed, eventualmente, ottenere copia di documenti amministrativi, può avanzare richiesta di accesso agli atti secondo la formula che segue:
– Richiesta di accesso formale agli atti amministrativi.
Non senza sottolineare che:
– La richiesta di accesso formale deve essere inviata a mezzo raccomandata a/r, o tramite posta elettronica o PEC (posta elettronica certificata); può anche essere depositata all’ufficio protocollo dell’amministrazione/ufficio interessato;
– La richiesta deve essere indirizzata all’ufficio che ha formato il documento e che lo detiene stabilmente;
– Il diritto di accesso può essere esercitato nei confronti di amministrazioni dello Stato, uffici ed enti pubblici, aziende autonome e concessionari di servizi pubblici;
– In alternativa all’accesso formale l’interessato può esercitare richiesta di accesso informale, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente;
– L’art. 25 della L. 241/1990 prevede che la risposta debba pervenire entro trenta gironi dalla richiesta di accesso. In caso di mancata risposta, questa si intende respinta.
– In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
Recent posts.
La pronuncia della Corte di Cassazione con ordinanza n. 24271 del 30 luglio 2026 chiarisce in modo netto i limiti entro i quali l’Amministrazione finanziaria può agire dopo la definizione agevolata di una lite fiscale [...]
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 28 agosto 2026, n. 24825 La presenza, in una fideiussione bancaria, delle clausole già censurate dalla Banca d’Italia nello schema ABI non determina, di per sé, la nullità della garanzia. [...]
La sentenza n. 16835 del 29 maggio 2026 della Corte di Cassazione offre l'occasione per tornare su un tema di grande rilievo teorico e pratico nell'ambito delle obbligazioni solidali passive: il rapporto tra l'azione di [...]
Recent posts.
La pronuncia della Corte di Cassazione con ordinanza n. 24271 del 30 luglio 2026 chiarisce in modo netto i limiti entro i quali l’Amministrazione finanziaria può agire dopo la definizione agevolata di una lite fiscale [...]
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 28 agosto 2026, n. 24825 La presenza, in una fideiussione bancaria, delle clausole già censurate dalla Banca d’Italia nello schema ABI non determina, di per sé, la nullità della garanzia. [...]

