L'attestazione di conformità

L’articolo 52 del D.L. n. 90/2014, aggiungendo il comma 9-bis all’articolo 16-bis del D.L. n. 179/2012,  ha, tra l’altro,  attribuito al difensore il potere di attestare la conformità delle copie, analogiche e informatiche, di atti e provvedimenti estratti con modalità telematiche dal fascicolo informatico, sicché il Procuratore che intende procedere, ad esempio,  deve allegare, alla stampa del file estratto dal fascicolo informatico, una dichiarazione secondo la formula che segue:

Attestazione di conformità di atti e provvedimenti tratti dal fascicolo informatico.

Non senza segnalare che:

-E’ opportuno, prima di procedere alla notifica, apporre timbri (per esempio quello dello studio) e/o sigle di congiunzione fra le pagine;

-Non è previsto il pagamento di Diritti di Copia Autentica.