
La formula della settimana: la richiesta di cancellazione da archivi Polizia
La persona che intenda chiedere l’aggiornamento (o, se previsto dalla legge, la cancellazione o trasformazione in forma anonima) delle informazioni contenute nella Banca Dati delle Forze di Polizia, ai sensi del comma 3 dell’art. 10, l. 121/1981, può inviare una specifica richiesta alla Direzione Centrale della Polizia Criminale/Servizio per il Sistema Informativo Interforze, secondo la formula che segue:
– Richiesta di cancellazione dagli archivi di polizia.
Non senza specificare che:
– La predetta richiesta deve essere inviata tramite posta alla Direzione Centrale della Polizia Criminale/Servizio per il Sistema Informativo Interforze, Via Torre di Mezzavia, n. 9/121, 00173 Roma;
– Nel caso in cui il richiedente non corrisponda alla persona cui si riferiscono i dati, devono essere allegati alla richiesta una specifica delega a tale scopo ed il documento di identità dell’interessato;
– La cancellazione o la trasformazione in forma anonima possono essere richieste solo nelle ipotesi in cui “i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento” (art. 10, comma 3, l. 121/1981);
– L’ufficio comunica le determinazioni adottate al richiedente entro trenta giorni dalla richiesta.

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– Richiesta di cancellazione dagli archivi di polizia.
Non senza specificare che:
– La predetta richiesta deve essere inviata tramite posta alla Direzione Centrale della Polizia Criminale/Servizio per il Sistema Informativo Interforze, Via Torre di Mezzavia, n. 9/121, 00173 Roma;
– Nel caso in cui il richiedente non corrisponda alla persona cui si riferiscono i dati, devono essere allegati alla richiesta una specifica delega a tale scopo ed il documento di identità dell’interessato;
– La cancellazione o la trasformazione in forma anonima possono essere richieste solo nelle ipotesi in cui “i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento” (art. 10, comma 3, l. 121/1981);
– L’ufficio comunica le determinazioni adottate al richiedente entro trenta giorni dalla richiesta.
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