Auto sprofonda in una buca, c'è responsabilità del guidatore?
Con sentenza n. 4661/2015 la Corte di Cassazione si è trovata a dover valutare la responsabilità o meno di un automobilista sprofondato con la sua auto in una buca non segnalata piena d’acqua a causa della forte pioggia.
La Cassazione ritiene, nel caso di specie, di confermare le conclusioni della Corte di Appello in punto di esclusiva responsabilità del conducente per il fatto dannoso giacché lo stesso, pur avendo percepito l’esistenza di un’enorme massa d’acqua sulla strada, non fermava la marcia della propria auto.
Secondo la Corte, infatti, anche in caso di applicazione delle norme in tema di obbligo di custodia di cui all’art. 2051 c.c., sussiste un dovere di cautela da parte del conducente per superare la situazione di pericolo al fine di escludere una sua qualsiasi responsabilità nella determinazione dell’evento (sentenza 17 ottobre 2013, n. 23584; sentenza 5 dicembre 2008, n. 28811; sentenza 26 maggio 2014, n. 11661).
Del resto ove l’utente danneggiato abbia la concreta possibilità di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo, si richiede allo stesso un maggior grado di attenzione nella sua condotta (sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919 e 20 gennaio 2014, n. 999).
Auto sprofonda in una buca, c'è responsabilità del guidatore?
Con sentenza n. 4661/2015 la Corte di Cassazione si è trovata a dover valutare la responsabilità o meno di un automobilista sprofondato con la sua auto in una buca non segnalata piena d’acqua a causa della forte pioggia.
La Cassazione ritiene, nel caso di specie, di confermare le conclusioni della Corte di Appello in punto di esclusiva responsabilità del conducente per il fatto dannoso giacché lo stesso, pur avendo percepito l’esistenza di un’enorme massa d’acqua sulla strada, non fermava la marcia della propria auto.
Secondo la Corte, infatti, anche in caso di applicazione delle norme in tema di obbligo di custodia di cui all’art. 2051 c.c., sussiste un dovere di cautela da parte del conducente per superare la situazione di pericolo al fine di escludere una sua qualsiasi responsabilità nella determinazione dell’evento (sentenza 17 ottobre 2013, n. 23584; sentenza 5 dicembre 2008, n. 28811; sentenza 26 maggio 2014, n. 11661).
Del resto ove l’utente danneggiato abbia la concreta possibilità di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo, si richiede allo stesso un maggior grado di attenzione nella sua condotta (sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919 e 20 gennaio 2014, n. 999).
Recent posts.
Con l’ordinanza n. 26283 del 5 ottobre 2026, la Corte di cassazione è tornata sul tema, molto frequente nel contenzioso tributario, dei limiti alle contestazioni che il contribuente può sollevare in presenza di un’intimazione di [...]
La questione dell’impugnabilità in Cassazione del decreto reso all’esito del reclamo ex art. 283 CCII continua a impegnare la dottrina e la prassi del diritto concorsuale. In assenza di una previsione espressa all'interno del Codice [...]
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza del 9 luglio 2026 n.22960 (Pres. Ferro, Est. Farolfi), ha affrontato un tema cruciale nell’ambito del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Si è concentrata, [...]
Recent posts.
Con l’ordinanza n. 26283 del 5 ottobre 2026, la Corte di cassazione è tornata sul tema, molto frequente nel contenzioso tributario, dei limiti alle contestazioni che il contribuente può sollevare in presenza di un’intimazione di [...]
La questione dell’impugnabilità in Cassazione del decreto reso all’esito del reclamo ex art. 283 CCII continua a impegnare la dottrina e la prassi del diritto concorsuale. In assenza di una previsione espressa all'interno del Codice [...]

