
Incidente stradale, il pedone ha sempre ragione?
Con la sentenza n. 22552/2014 il Giudice di Pace di Roma sez. V, Dott.ssa Viviani, ha escluso la responsabilità del conducente di un ciclomotore che aveva investito un pedone durante l’attraversamento della carreggiata.
Nel fare ciò ha richiamato il disposto dell’art. 190 cds che afferma “I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposta al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulla carreggiata a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila”.
Pertanto ha stabilito che in tema di circolazione stradale, nel caso di investimento del pedone, la prova liberatoria del conducente deve consistere nella prova di un comportamento idoneo ad escludere il nesso di causalità con il fallo lesivo, a cagione della imprevedibilità e della inevitabilità dell’investimento, affermando che nel caso di specie si è concretizzata nel fatto che il pedone “sbucava dalle autovetture ferme in colonna al semaforo rosso nel momento in cui lo sopraggiungeva lo scooter che nulla poteva fare per evitare l’impatto contro un pedone che attraversava senza prestare attenzione, in una strada con traffico inteso e lontano dalle strisce pedonali”.
La violazione del disposto di cui all’art. 190 cds, concretizzatasi nel comportamento su descritto, è sufficiente a considerare superata la presunzione di responsabilità carico del conducente di cui all’art. 2054 2° c. cpc.

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