Assemblea condominio: è valida la convocazione via mail?
Il tema della regolare convocazione dell’assemblea condominiale è stato recentemente affrontato dalla giurisprudenza di merito, più specificatamente dal Tribunale di Genova.
Il caso trae origine dall’impugnazione di una delibera dell’assemblea condominiale da parte di due soggetti che ne chiedevano la nullità a causa della loro mancata convocazione, avvenuta via e-mail quindi in contrasto, secondo gli attori, con quanto statuito dall’art. 66 disp. att. c.c..
Più in particolare, il Tribunale osserva come l’art. 66, comma 3, disp. att. c.c., in vigore dal 18 giugno 2013 (in quanto precedentemente alla riforma del condominio era prevista la libertà delle forme), dispone che l’avviso di convocazione contenente la specifica indicazione dell’ordine del giorno debba essere comunicato a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o mediante consegna a mano.
Per ciò che riguarda la posta elettronica certificata, tuttavia, secondo il Tribunale essa «è validamente effettuata ai sensi di legge solamente se entrambi gli utenti (mittente e destinatario) sono titolari di PEC».
Nel caso di specie, solo l’amministratore era munito di PEC, pertanto la convocazione al destinatario munito di semplice posta elettronica non aveva alcun effetto.
La comunicazione pertanto è nulla, poiché avvenuta in assenza dei presupposti di legge, qualora sia inviata dall’amministratore unicamente a mezzo e-mail.
Assemblea condominio: è valida la convocazione via mail?
Il tema della regolare convocazione dell’assemblea condominiale è stato recentemente affrontato dalla giurisprudenza di merito, più specificatamente dal Tribunale di Genova.
Il caso trae origine dall’impugnazione di una delibera dell’assemblea condominiale da parte di due soggetti che ne chiedevano la nullità a causa della loro mancata convocazione, avvenuta via e-mail quindi in contrasto, secondo gli attori, con quanto statuito dall’art. 66 disp. att. c.c..
Più in particolare, il Tribunale osserva come l’art. 66, comma 3, disp. att. c.c., in vigore dal 18 giugno 2013 (in quanto precedentemente alla riforma del condominio era prevista la libertà delle forme), dispone che l’avviso di convocazione contenente la specifica indicazione dell’ordine del giorno debba essere comunicato a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o mediante consegna a mano.
Per ciò che riguarda la posta elettronica certificata, tuttavia, secondo il Tribunale essa «è validamente effettuata ai sensi di legge solamente se entrambi gli utenti (mittente e destinatario) sono titolari di PEC».
Nel caso di specie, solo l’amministratore era munito di PEC, pertanto la convocazione al destinatario munito di semplice posta elettronica non aveva alcun effetto.
La comunicazione pertanto è nulla, poiché avvenuta in assenza dei presupposti di legge, qualora sia inviata dall’amministratore unicamente a mezzo e-mail.
Recent posts.
L’intelligenza artificiale sta entrando in modo sempre più pervasivo in ogni ambito della vita quotidiana, e la professione forense non fa eccezione. Scrivere una bozza, riassumere documenti, suggerire argomenti, organizzare una ricerca: strumenti come ChatGPT, [...]
La stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione è governata dal rigido principio della forma scritta ad substantiam (ex artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923). Si tratta di un presidio invalicabile, posto a [...]
Con l’ordinanza n. 1284, depositata il 21 gennaio 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dell’autotutela sostituiva, chiarendo se l’Amministrazione finanziaria possa annullare un proprio atto impositivo e sostituirlo con un [...]
Recent posts.
L’intelligenza artificiale sta entrando in modo sempre più pervasivo in ogni ambito della vita quotidiana, e la professione forense non fa eccezione. Scrivere una bozza, riassumere documenti, suggerire argomenti, organizzare una ricerca: strumenti come ChatGPT, [...]
La stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione è governata dal rigido principio della forma scritta ad substantiam (ex artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923). Si tratta di un presidio invalicabile, posto a [...]

