
Simulazione contratto di locazione: l'ammissibilità della prova orale
Con sentenza n. 21618/2014 il Tribunale di Roma si trova a dover valutare l’ammissibilità o meno delle prove orali articolate dal conduttore per dimostrare la simulazione soggettiva o la interposizione fittizia di persona relativa ad un contratto di locazione ad uso abitativo.
Il Tribunale respinge le prove perché inammissibili ai sensi dell’art.1417 c.c. e comunque perché l’eventuale contratto dissimulato deve rispettare la forma scritta.
Infatti il Tribunale accoglie l’orientamento della Cassazione n. 4071/2008 secondo cui: “…nel caso di allegazione della simulazione per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta “ad substantiam” la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all’ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli artt. 1414 II comma e 2725 c.c. di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e di forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l’esistenza, quindi, di una controdichiarazione dalla quale risulti l’intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente”.

Simulazione contratto di locazione: l'ammissibilità della prova orale
Con sentenza n. 21618/2014 il Tribunale di Roma si trova a dover valutare l’ammissibilità o meno delle prove orali articolate dal conduttore per dimostrare la simulazione soggettiva o la interposizione fittizia di persona relativa ad un contratto di locazione ad uso abitativo.
Il Tribunale respinge le prove perché inammissibili ai sensi dell’art.1417 c.c. e comunque perché l’eventuale contratto dissimulato deve rispettare la forma scritta.
Infatti il Tribunale accoglie l’orientamento della Cassazione n. 4071/2008 secondo cui: “…nel caso di allegazione della simulazione per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta “ad substantiam” la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all’ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli artt. 1414 II comma e 2725 c.c. di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e di forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l’esistenza, quindi, di una controdichiarazione dalla quale risulti l’intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente”.
Recent posts.
Il caso in esame trae origine da un’azione risarcitoria proposta da una società nei confronti del proprio commercialista, ritenuto responsabile di presunti inadempimenti professionali nella tenuta della contabilità, in particolare per aver mantenuto un saldo [...]
La sentenza n. 11969 del 26 marzo 2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione rappresenta un passo essenziale nella chiarificazione dell'ambito applicativo del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, con particolare riguardo alle [...]
Il dibattito giurisprudenziale in merito alla figura giuridica del mutuo c.d. solutorio è stato risolto con la recente sentenza n. 5841 del 05.03.2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. A differenza di quello tradizionale [...]
Recent posts.
Il caso in esame trae origine da un’azione risarcitoria proposta da una società nei confronti del proprio commercialista, ritenuto responsabile di presunti inadempimenti professionali nella tenuta della contabilità, in particolare per aver mantenuto un saldo [...]
La sentenza n. 11969 del 26 marzo 2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione rappresenta un passo essenziale nella chiarificazione dell'ambito applicativo del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, con particolare riguardo alle [...]