L’atto della settimana: la citazione dei testi in tribunale

Dopo aver ottenuto dal Giudice l’autorizzazione a citare i testimoni di cui alla propria lista, il difensore che intende procedere al loro esame deve citare i testi a comparire innanzi al Tribunale, indicando giorno ed ora dell’udienza, secondo la formula che segue:

Atto di citazione testi.

Non senza segnalare che:

– A norma del comma 3 dell’art. 468 c.p.p., i testimoni ed i consulenti tecnici indicati nelle liste possono anche essere presentati direttamente al dibattimento;

– Nell’atto di citazione testi deve essere contenuto l’avvertimento che i testimoni regolarmente citati o convocati che, senza legittimo impedimento, omettano di comparire nel luogo, giorno ed ora stabiliti, potranno essere, su ordine del Giudice, accompagnati coattivamente ed altresì potranno essere condannati al pagamento di una somma da € 51 a € 516.