La persona che ha sporto querela e che intende rimetterla può, ai sensi dell’art. 340 c.p.p., rimettere la querela con dichiarazione ricevuta dall’autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria, secondo la formula che segue:
– Atto di remissione di querela.
Non senza segnalare che:
– La remissione della querela deve essere fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale;
– Per avere efficacia la predetta remissione deve essere espressamente accettata dal querelato o da un suo procuratore speciale;
– Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell’atto di remissione sia stato diversamente convenuto.