Iscrizione a ruolo di un appello: la Cassazione sull'ammissibilità del deposito di una copia dell’atto di impugnazione
Con sentenza n. 21863/2014 la Corte Suprema di Cassazione si trova a dover valutare l’ammissibilità o meno del deposito, in sede di iscrizione a ruolo di un appello, di una copia dell’atto di citazione priva di qualunque indicazione in ordine all’avvenuta notifica alla controparte – citazione il cui originale verrà poi depositato alla prima udienza.
Secondo gli Ermellini, la costituzione in giudizio dell’appellante mediante deposito in cancelleria della nota d’iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente, tuttavia, la copia, anziché l’originale, dell’atto d’impugnazione notificato alla controparte, costituisce mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge, non arrecando nessuna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta; pertanto, è da escludere che detta irregolarità possa comportare l’improcedibilità del gravame, non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi di mancata tempestiva costituzione dell’appellante, previste tassativamente, quali cause d’improcedibilità, dall’art.348 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990 (Cass. Sent. n. 23192 del 2010, n. 17666 del 2009 e Ord. n. 6861 del 2014).
La Suprema Corte aggiunge anche che il termine per la costituzione dell’attore, in caso di pluralità di convenuti, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello d’appello, pertanto, ove entro tale termine l’attore non sia ancora rientrato in possesso dell’originale dell’atto notificato, può procedere all’iscrizione a ruolo anche depositandone in cancelleria una semplice copia (c.d. “velina”: v. Cass., S.U., sent. n. 10864 del 2011; conforme: Cass., sent. n. 12724 del 2012).
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Secondo gli Ermellini, la costituzione in giudizio dell’appellante mediante deposito in cancelleria della nota d’iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente, tuttavia, la copia, anziché l’originale, dell’atto d’impugnazione notificato alla controparte, costituisce mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge, non arrecando nessuna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta; pertanto, è da escludere che detta irregolarità possa comportare l’improcedibilità del gravame, non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi di mancata tempestiva costituzione dell’appellante, previste tassativamente, quali cause d’improcedibilità, dall’art.348 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990 (Cass. Sent. n. 23192 del 2010, n. 17666 del 2009 e Ord. n. 6861 del 2014).
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