La formula della settimana: l’istanza ex art. 825 c.p.c.

Il Procuratore che intende far dichiarare esecutivo un lodo arbitrale favorevole al proprio cliente deve proporre apposita istanza secondo la formula che segue:

Istanza ex art. 825 c.p.c..

Non senza segnalare che:

– l’istanza va depositata nella cancelleria del Tribunale nel cui circondario è situata la sede dell’arbitrato;

– A Roma, ad esempio, il Procuratore dovrà recarsi personalmente presso l’Ufficio di Presidenza ove verrà redatto un verbale di consegna dell’originale/copia conforme del lodo, dell’originale/copia conforme dell’atto contenente la convenzione di arbitrato e l’istanza per ottenere l’esecutività del lodo.

– Il Tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiarerà esecutivo con decreto.