Il nostro ordinamento prevede la necessità dell’assistenza di un legale qualora nel corso di un procedimento penale il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria debbano compiere determinati atti.
In tali casi la parte interessata potrà nominare un difensore di fiducia secondo la formula che segue:
– nomina difensore di fiducia.
Non senza segnalare che:
– la parte interessata, infatti, può nominare il proprio difensore di fiducia anche in sede d’udienza in forma orale: in tal caso della dichiarazione viene dato atto nel verbale o la raccoglie il giudice.
– in mancanza di nomina di difensore di fiducia, si procederà alla nomina di un difensore d’ufficio.