Inesistenza simulazione, la limitazione di prove testimoniali

giugno 21st, 2014|Articoli, Diritto civile|

Come noto, il legislatore prevede limiti ben precisi – dettati dagli artt. 1417 e 2729 c.c. – all’ammissibilità della prova testimoniale e delle presunzioni semplici per le parti che intendono dare prova della simulazione.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13769/14 ha cassato con rinvio la sentenza dei giudici di merito che nell’accogliere la domanda di una società bancaria, avevano dichiarato la simulazione di un contratto di vendita non ritenendo ammissibili la prova per testimoni e per presunzioni richiesta dalla parte al fine di provare la propria estraneità all’accordo simulatorio.

I giudici di Piazza Cavour, in particolare, hanno affermato che le limitazioni di prova previste dall’art. 1417 c.c., in correlazione all’art. 2729 c.c. anche quanto alle presunzioni semplici non operano nel caso in cui tali mezzi istruttori siano volti a dare provare l’inesistenza della simulazione.