Il patrocinatore che abbia avviato una procedura esecutiva ai danni del debitore può provocarne l’estinzione, ai sensi dell’art. 629 c.p.c., presentando una istanza secondo la formule che segue: Istanza di rinuncia agli atti.
Non senza segnalare che il processo esecutivo, prima dell’aggiudicazione/assegnazione, si estingue solo se l’istanza viene presentata dal creditore pignorante e degli altri creditori intervenuti muniti di titolo; dopo la vendita invece è necessario che la rinuncia provenga da tutti i creditori concorrenti.