
Preliminare o contratto definitivo: prevale sempre il secondo?
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11036/14, depositata il 20 maggio 2014, afferma che il contratto definitivo è l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni tra le parti.
Infatti, a parere della Corte, “il contenuto dell’atto pubblico prevale sul preliminare”. Quest’ultimo, tuttavia, potrà essere utilizzato per indagare sulla comune intenzione delle parti espressa nel contratto, il cui accertamento è, però, “istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti”.

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Con una recente pronuncia (Ordinanza del 28 aprile 2025 n. 11154) la Corte di Cassazione, Sez. Lav., ha ribadito in ambito giuslavoristico un principio già ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Nel particolare ha precisato [...]
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