Nullità contratto: se coperta da giudicato, non può essere rilevata d’ufficio

La terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza del 3 aprile 2014, n. 7784 nel richiamare i precedenti giurisprudenziali, ha affermato che “il rilievo d’ufficio della nullità del contratto è precluso quando sulla validità del contratto si sia formato giudicato, anche implicito, come allorché il giudice di primo grado, accogliendo la domanda, abbia mostrato di ritenere valido il contratto, e le parti, in sede di appello, non abbiano mosso alcuna censura inerente la sua validità”, “mentre – continuano i giudici di piazza Cavour – il principio della rilevabilità d’ufficio della nullità anche in grado di appello presuppone che non sussista preclusione derivante da giudicato”.

Nel caso di specie, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza del giudice d’appello che aveva rilevato d’ufficio la nullità, per difetto di forma scritta, del contratto di locazione, rigettando pertanto tutte le domande e compensando integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio nonostante la pronuncia del giudice di primo grado che aveva accertato la validità del contratto di locazione non era stata investita di specifico gravame sul punto.