Approvazione tabelle millesimali: non serve il consenso unanime dei condomini

aprile 4th, 2014|Articoli, Locazioni e condominio|

Con  la  sentenza n. 4569  del  26  febbraio  2014, la  Corte  di  Cassazione, in  ossequio  ad  un  orientamento  precedentemente  adottato  dalle  Sezioni  Unite, ha  ribadito  che  l’atto  di  approvazione  delle  tabelle  millesimali, nonché  quello  di  eventuale  revisione  delle  stesse, per  esser  valido  non  necessita  dell’approvazione  di  tutti  i  condomini. Il  caso  di  specie  riguarda  un  condomino  che  aveva  proposto  opposizione  ad  un  decreto  ingiuntivo  emesso  dal  Giudice  di  Pace  di  Amalfi, su  ricorso  del  condominio,   per  il  pagamento  di  oneri  condominiali.

In  particolare, l’opponente  lamentava  l’inesistenza  del  suo  debito  in  quanto  calcolato  sulla  base  di  tabelle  millesimali  mai  approvate  in  maniera  unanime  dai  condomini. Il  Giudice  di  Pace  rigettava  il  ricorso  con  sentenza  confermata  anche  in  appello, cosicché  il  condomino  proponeva  ricorso  per  Cassazione.

La  stessa  Corte  richiamandosi  ad  una  pronuncia  del  2010  delle  Sezioni  Unite  ha  rigettato  il  ricorso, sulla  base  del  seguente  ragionamento: “…Occorre considerare, infatti, il sopravvenuto nuovo indirizzo di questa Corte in materia, dovuto all’arresto n. 18477/10 delle S.U., in base al quale l’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale, con la conseguenza che non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, secondo comma, c.c. Infatti, la deliberazione che approva le tabelle millesimali non si pone come fonte diretta dell’obbligo contributivo del condomino, fonte che è costituita dalla legge stessa, ma solo come parametro di quantificazione dell’obbligo, determinato in base ad un valutazione tecnica”. 

Ne  discende  che  tale  atto  di  approvazione, non  avendo  natura  negoziale, per  la  sua  validità  richiede  esclusivamente  la  maggioranza  qualificata  di  cui  all’art. 1136, secondo  comma, c.c..