Quali conseguenze per decreto ingiuntivo pro condominio su delibere annullate con sentenza non passata in giudicato?
Con sentenza n. 19938/2012 la Corte di Cassazione risolve una delicata questione in tema di efficacia della sentenza di annullamento di una delibera condominiale di approvazione del bilancio, oggetto di appello.
Secondo un orientamento consolidato, il Giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleare non potendo sindacarne, invece, la loro validità (Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2009, n. 26629).
Da ciò consegue, secondo la Cassazione, che, proposta opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali, il Giudice deve accogliere l’opposizione qualora la relativa delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per essere stata l’esecuzione del provvedimento dell’assemblea condominiale sospesa dal giudice dell’impugnazione, ex art. 1137 c.c., comma 2, ovvero annullata con sentenza, ancorché non ancora passata in giudicato.
Infatti la perdita di efficacia del titolo consegue non solo alla sospensione cautelare, ma anche alla pronuncia di merito a cognizione piena che, accogliendo l’impugnazione, dichiari l’invalidità della delibera assembleare.
E ciò anche quando si tratti di provvedimento ancora soggetto ad impugnazione, giacché detta sentenza, ancor prima ed indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, in virtù della sua intrinseca imperatività, esplica un’efficacia di accertamento al di fuori del processo in cui è stata pronunciata (cfr. Cass., Sez. Un., 19 giugno 2012, n. 10027).
Si segnala che tale orientamento della Cassazione è seguito oramai costantemente anche della Sezione V del Tribunale di Roma.
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Da ciò consegue, secondo la Cassazione, che, proposta opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali, il Giudice deve accogliere l’opposizione qualora la relativa delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per essere stata l’esecuzione del provvedimento dell’assemblea condominiale sospesa dal giudice dell’impugnazione, ex art. 1137 c.c., comma 2, ovvero annullata con sentenza, ancorché non ancora passata in giudicato.
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