
Possesso ventennale azienda: possibile acquisto della proprietà
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 5/3/2014 n.5087 hanno affermato che il possesso continuato ventennale dell’azienda ne consente l’acquisto a titolo originario della proprietà.
Il ragionamento seguito dalle Sezioni Unite per giungere a tale conclusione è il seguente: posto che il possesso dell’azienda non è escluso da alcuna disposizione di legge, anzi, è espressamente previsto e sancito (si pensi, ad esempio, all’art. 670 c.p.c. che ammette il sequestro delle aziende o di altre universalità di beni quando ne sia controversa la proprietà o il possesso; o ancora, l’art. 2556 c.c. che al primo comma richiede che i contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto) non vi è motivo per escludere che, in concorso con gli altri requisiti di legge, il possessore dell’azienda ne acquisti la proprietà a titolo originario.
Ne deriva, dunque, il seguente principio: “l’azienda deve essere considerata come un bene distinto dai singoli componenti, suscettibile di essere unitariamente posseduto e, nel concorso degli altri elementi indicati dalla legge, usucapito”.

Possesso ventennale azienda: possibile acquisto della proprietà
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 5/3/2014 n.5087 hanno affermato che il possesso continuato ventennale dell’azienda ne consente l’acquisto a titolo originario della proprietà.
Il ragionamento seguito dalle Sezioni Unite per giungere a tale conclusione è il seguente: posto che il possesso dell’azienda non è escluso da alcuna disposizione di legge, anzi, è espressamente previsto e sancito (si pensi, ad esempio, all’art. 670 c.p.c. che ammette il sequestro delle aziende o di altre universalità di beni quando ne sia controversa la proprietà o il possesso; o ancora, l’art. 2556 c.c. che al primo comma richiede che i contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto) non vi è motivo per escludere che, in concorso con gli altri requisiti di legge, il possessore dell’azienda ne acquisti la proprietà a titolo originario.
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