Orari cancellerie: una significativa vittoria per l'Avvocatura romana
Con Sentenza n. 798 del 20 febbraio 2014, resa nell’ambito del giudizio di appello R.G. n. 1397/2013, il Consiglio di Stato ha posto fine alla questione dell’apertura per sole tre ore delle cancellerie del Tribunale di Roma. La vicenda prende avvio dal decreto del Presidente Vicario del Tribunale di Roma e del Dirigente amministrativo del 20 settembre 2012 con cui veniva disposta, a partire dal 26 settembre 2012, l’apertura al pubblico dalle ore 9 alle ore 12 di alcuni uffici e cancellerie del settore civile e penale del Tribunale di Roma.
Il C.O.A. di Roma impugnava il provvedimento in quanto ritenuto in evidente contrasto con il testo di cui all’art. 162, 1° comma, della legge 23 ottobre 1962 n.1196 (“le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali, secondo l’orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari, sentiti i capi delle cancellerie e delle segreterie interessate”).
Con sentenza n. 10016/2012, il Tar Lazio Sede di Roma, Sezione I, evitando di esaminare la evidente violazione di legge, rigettava il ricorso, ritenendo legittime le giustificazioni addotte dal Presidente per la riduzione di orario di apertura degli uffici (situazioni di carenza di personale o altre circostanze di tipo organizzative dell’attività lavorativa).
I Giudici di Palazzo Spada, al contrario, hanno evidenziato l’irrilevanza di dette giustificazioni segnalando che la norma espressamente “vieta” una riduzione dell’orario.
Secondo il Consiglio di Stato, infatti, la previsione di legge ha un contenuto assolutamente vincolante di talché il Dirigente non ha alcun potere di ridurre la durata di apertura degli uffici, potendosi solo limitare a fissare l’ora di inizio e di chiusura delle cancellerie nel rispetto della durata complessiva prevista dalla legge nazionale. Conseguentemente il Tribunale di Roma sarà tenuto a breve a ripristinare l’apertura delle cancellerie per una durata complessiva di cinque ore.
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Il C.O.A. di Roma impugnava il provvedimento in quanto ritenuto in evidente contrasto con il testo di cui all’art. 162, 1° comma, della legge 23 ottobre 1962 n.1196 (“le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali, secondo l’orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari, sentiti i capi delle cancellerie e delle segreterie interessate”).
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