Esproprio forzato per ottenere il proprio credito? Ecco l'atto di pignoramento presso terzi
Il creditore che ha ottenuto un titolo esecutivo ai danni del proprio debitore e che ha già provveduto alla notifica del precetto, onde ottenere il pagamento del proprio credito in mancanza di uno spontaneo adempimento del debitore, deve procedere necessariamente a espropriazione forzata scegliendo tra tre tipologie che si distinguono a seconda dell’oggetto del bene pignorato (mobili, immobili, crediti…).
Ove, per esempio, intende pignorare le somme in giacenza presso il conto corrente di cui è titolare il debitore, deve necessariamente notificare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 543 e ss. c.p.c., l’atto di pignoramento presso terzi secondo la formula che segue:
Atto di pignoramento presso terzi.
Non senza specificare che la competenza per territorio di tale azione esecutiva è individuata inderogabilmente nel luogo in cui ha sede il Tribunale di residenza/sede del terzo pignorato.
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