
Atto di precetto, tre formule in base al titolo esecutivo conseguito
Il patrocinatore che ha conseguito un titolo esecutivo (vedi sentenza, ordinanza, decreto ingiuntivo, assegno, cambiale) per avviare il procedimento di esecuzione, in caso di inadempimento del debitore deve redigere, ai sensi e per gli effetti del’art. 480 c.p.c., atto di precetto di pagamento secondo le tre formule che seguono, contraddistinte in base al titolo con cui si procede:
1) Atto di precetto su sentenza;
2) Atto di precetto su d.i. reso esecutivo;
3) Atto di precetto su cambiale e assegno.
Non senza specificare che:
– detto atto va notificato direttamente al debitore nella sua residenza anagrafica e non nel domicilio eletto presso il suo difensore;
– la notifica dell’atto di precetto deve essere rigorosamente preceduta dalla notifica del titolo esecutivo o tutt’al più deve essere contestuale.

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