Centauro cade per una buca: nessun risarcimento se si poteva evitare con guida prudente
Con la sentenza n. 23919 del 22.10.2013, la Cassazione si è trovata a dover affrontare una questione giuridica ben nota al Foro della Capitale ossia la responsabilità dell’ente che gestisce le strade per i danni occorsi ad un “centauro” caduto a causa di una buca presente sul manto stradale.
In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass., 16 maggio 2013, n. 11946)
Nel caso in esame il ragazzo che guidava il motorino era ben a conoscenza dell’esistenza di buche sulla strada da lui percorsa per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle.
La Cassazione ha concluso quindi per la inoperatività della presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., in quanto, essendo il conducente del motorino a conoscenza dell’esistenza di buche, ben avrebbe potuto evitarle.
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