Dopo aver perso il lavoro, posso avvalermi comunque della promessa di mutuo?

settembre 19th, 2012|Risposte di Scicchitano|

Egregio Avvocato,

mi chiamo Roberto e vivo con mia moglie ad Avellino.

Mi permetto di disturbarLa per sottoporle il mio problema.

Essendomi sposato da poco e desiderando, insieme a mia moglie, acquistare una nuova auto mi sono rivolto ad una società finanziaria per avere in prestito i soldi occorrenti per l’acquisto.

Il prestito richiesto è pari ad € 12.500, 00 e il 14 gennaio 2012 la società finanziaria mi ha fatto sottoscrivere un modulo intitolato promessa di mutuo.

Stando agli accordi sottoscritti la società finanziaria si era impegnata a stipulare il contratto di mutuo e a mettere a mia disposizione la somma richiesta entro il giorno 14 giugno 2012.

Tuttavia, medio tempore, ho perso il mio lavoro e la società finanziaria – che più volte ho sollecitato per la conclusione del contratto definitivo e la consegna del richiesto importo – mi ha risposto di trovarsi, a causa dell’intervenuto mutamento delle mie condizioni economiche – nell’impossibilità di tenere fede agli accordi assunti e di stipulare il contratto definitivo.

Un giovane avvocato di Avellino, cui mi sono rivolto per avere consiglio, mi ha parlato dell’art. 2932 del codice civile e di un’azione da intraprendere verso la finanziaria per ottenere l’emanazione di una sentenza che produca gli stessi effetti del contratto definitivo di mutuo.

E’ vero? Come mi devo comportare?

Grazie per l’attenzione e la cortesia.

_________________-

Caro utente,

mi permetto di dissentire dall’opinione dell’avvocato cui Lei si è rivolto per chiedere consiglio.

Sussiste, infatti, un’importante distinzione tra i contratti consensuali  e i contratti reali.

I primi producono il loro effetto in virtù della semplice manifestazione, nelle forme di legge, della volontà delle parti (ad esempio nella compravendita, dove l’acquirente acquista la proprietà del bene all’atto della stipula del contratto e dove la consegna materiale del bene e il pagamento del prezzo sono semplici obbligazioni nascenti dal contratto).

Rispetto a tali contratti, ove siano stati preceduti da un contratto preliminare rimasto inadempiuto, è possibile il rimedio di cui all’art. 2932 del codice civile, poiché il Tribunale non fa altro che sostituire la propria volontà alla volontà delle parti e, in tal modo, si producono gli effetti del contratto definitivo  che le parti avevano l’obbligo di stipulare.

I contratti reali, invece, sono quelli che si perfezionano e producono i loro effetti solo se, oltre alla volontà delle parti, ricorre anche la consegna del bene, senza la quale il contratto non può dirsi perfezionato.

Il mutuo è il tipico esempio di contratto reale, posto che si perfeziona solo – ed esclusivamente – se oltre alla manifestazione del consenso vi sia anche la consegna del bene.

Rispetto  ai contratti reali risulta inapplicabile in rimedio di cui all’art. 2932 del codice civile, in quanto il Tribunale non potrebbe – con una sentenza – produrre gli stessi effetti propri del contratto non concluso, visto e considerato che per tali effetti è necessaria (oltre alla manifestazione del consenso) anche la materiale consegna del bene.

Tuttavia l’art. 1822 del codice civile contempla la “promessa di mutuo”, il quale è parificabile ad un contratto preliminare, ma è sfornito del rimedio di cui all’art. 2932 del codice civile.

Alla stregua di quanto sopra ritengo inapplicabile, nel caso di specie, il rimedio di cui all’art. 2932 del codice civile e Le consiglio di intraprendere nei confronti della finanziaria un’azione tesa, piuttosto, ad ottenere la condanna della stessa all’adempimento delle obbligazioni assunte.

Nella speranza di avere esaurientemente risposto al quesito proposto, invio cordiali saluti.

Sergio Scicchitano