
Cessione del contratto di locazione ad uso abitativo. Il consenso deve risultare da un atto scritto
Nel giudizio in oggetto la ricorrente riteneva di essere l’unica e legittima conduttrice di un immobile avuto in comodato dall’originario conduttore. Il proprietario dell’edificio non avrebbe eccepito alcunché in ordine alla provenienza del pagamento del canone da un soggetto estraneo al rapporto, costituendo tale circostanza un’accettazione tacita del proprietario in merito al subentro della ricorrente nella locazione in corso.
Tuttavia, il Tribunale di Milano, rigettando il ricorso, precisa che “la cessione del contratto realizza una modificazione soggettiva del rapporto, pertanto in tal caso debbono essere osservate per il negozio di cessione le stesse forme prescritte per il contratto al quale si riferisce; quindi, dato che il contratto di locazione ad uso abitativo richiede la forma scritta come requisito di validità del contrato, ex art. 1, comma IV, l. 431/1998, affinché il cessionario possa acquistare i relativi diritti il consenso del contraente ceduto deve risultare da atto scritto”.
Sentenza del Tribunale Civile di Milano n. 6103/2012 del 23.05.2012
Sergio Scicchitano

Cessione del contratto di locazione ad uso abitativo. Il consenso deve risultare da un atto scritto
Nel giudizio in oggetto la ricorrente riteneva di essere l’unica e legittima conduttrice di un immobile avuto in comodato dall’originario conduttore. Il proprietario dell’edificio non avrebbe eccepito alcunché in ordine alla provenienza del pagamento del canone da un soggetto estraneo al rapporto, costituendo tale circostanza un’accettazione tacita del proprietario in merito al subentro della ricorrente nella locazione in corso.
Tuttavia, il Tribunale di Milano, rigettando il ricorso, precisa che “la cessione del contratto realizza una modificazione soggettiva del rapporto, pertanto in tal caso debbono essere osservate per il negozio di cessione le stesse forme prescritte per il contratto al quale si riferisce; quindi, dato che il contratto di locazione ad uso abitativo richiede la forma scritta come requisito di validità del contrato, ex art. 1, comma IV, l. 431/1998, affinché il cessionario possa acquistare i relativi diritti il consenso del contraente ceduto deve risultare da atto scritto”.
Sentenza del Tribunale Civile di Milano n. 6103/2012 del 23.05.2012
Sergio Scicchitano
Recent posts.
La Corte di Cassazione ha sollevato dubbi sull’ammissibilità del ricorso presentato da Telecom Italia (TIM) per la restituzione di un canone da oltre 1 miliardo di euro, versato anni fa allo Stato per l’uso di [...]
Con una recentissima pronuncia (Ordinanza del 27 maggio 2025 n. 14157) la Corte di Cassazione, Sez. Lav., ha affermato che, qualora un dipendente licenziato per superamento del periodo di comporto decida di impugnare il licenziamento, [...]
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1211/2025, depositata il 7 maggio, ha dichiarato inammissibile un ricorso per “insuperabile oscurità e confusione”, sanzionando il difensore non solo sul piano processuale ma [...]
Recent posts.
La Corte di Cassazione ha sollevato dubbi sull’ammissibilità del ricorso presentato da Telecom Italia (TIM) per la restituzione di un canone da oltre 1 miliardo di euro, versato anni fa allo Stato per l’uso di [...]
Con una recentissima pronuncia (Ordinanza del 27 maggio 2025 n. 14157) la Corte di Cassazione, Sez. Lav., ha affermato che, qualora un dipendente licenziato per superamento del periodo di comporto decida di impugnare il licenziamento, [...]