Il testamento olografo: requisiti di validità e aspetti pratici

Il testamento olografo, al pari degli altri testamenti previsti dalla legge, è l’atto con cui vengono espresse le ultime volontà del testatore e ciò deve accedere liberamente, senza forzature e/o pressioni che possano condizionare o veicolare la volontà del disponente.

Anche nel caso del testamento olografo gli effetti si verificheranno dopo la morte del testatore.

Il testamento olografo è la forma di testamento più semplice tra quelli previsti dalla legge.

Non necessita della presenza o dell’operato del Notaio o di testimoni e non deve sottostare al rispetto di rigorosi formalismi; dunque per il testatore è senza dubbio più semplice e comodo oltre che gratuito, a differenza dei testamenti per atto pubblico. Di contro, è soggetto al pericolo di smarrimento o distruzione, diversamente da quanto accade per i testamenti redatti innanzi al Notaio o allo stesso consegnati.

Pur se meno formale delle altre schede testamentarie è ad ogni modo necessario che siano rispettati alcuni requisiti fondamentali perché il testamento olografo sia valido.

A norma del primo comma dell’art. 602 c.c. infatti il testamento olografo “deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore”.

Dunque è fondamentale che il testamento sia scritto a mano (in qualunque lingua e con qualunque mezzo) direttamente dal disponente, non potendosi ritenere valido un testamento olografo scritto – seppur dal disponente – mediante mezzi meccanici o con l’ausilio di terze persone e ciò anche se il suo contenuto è realmente rispondente alle volontà del testatore, ed è necessario che l’olografia riguardi tutte le parti che compongono il testamento (disposizioni, data e firma).

Affinché sia valido è, in linea di massima, necessario che il testamento sia scritto in corsivo e non in stampatello, così da poter consentire una effettiva verifica della riconducibilità della grafia che compare sulla scheda al suo autore; tuttavia non sono mancati casi in cui la Giurisprudenza ha riconosciuto valide delle schede testamentarie redatte in stampatello in casi in cui era stato accertato che la modalità di scrittura in stampatello era quella abitualmente utilizzata dal testatore e che la medesima scrittura era senza dubbio riferibile al defunto.

Non è necessario, ai fini della sua validità, che la scheda testamentaria contenga solo disposizioni di carattere patrimoniale poiché anche con il testamento olografo è ben possibile per il testatore esprimere disposizioni di carattere personale (come ad esempio riconoscere un figlio naturale, disporre dei propri organi dopo la propria morte, riconoscere un debito).

Altri elementi fondamentali del testamento olografo sono la data e la firma.

Anche in tal caso non sono richiesti particolari formalismi purché i requisiti in commento siano correttamente presenti nella scheda.

Ad esempio, per quanto concerne la data è necessario che la stessa sia espressa in modo chiaro con indicazione precisa di giorno, mese ed anno, ma è irrilevante se sia scritta a lettere o a numeri o con sistema misto, o facendo riferimento ad eventi specifici; ad esempio è parimenti valida la data indicata con le seguenti modalità: 25.12.2000 oppure 25 dicembre 2000, oppure giorno di Natale 2000, ecc.

È indifferente che la data sia apposta in alto o in basso rispetto alla scheda testamentaria, sul lato destro o sinistro, o che preceda o segua la sottoscrizione purché sia presente sul testamento.

L’apposizione della data sulla scheda testamentaria risulta di particolare importanza per consentire l’esatta collocazione temporale delle ultime volontà del defunto e ciò soprattutto laddove sorgano contestazioni circa la sua effettiva capacità di intendere o di volere, o se il defunto abbia redatto molteplici e diverse fra loro schede testamentarie così da poter verificare la loro esatta successione temporale.

Anche la sottoscrizione della scheda – da apporre alla fine delle disposizioni di ultima volontà – deve essere chiara e completa così da garantire con certezza l’individuazione della persona del testatore; in linea generale la sottoscrizione è composta da nome o cognome ma devono ritenersi valide forme alternative di firma (come diciture come tua madre, tuo padre, tua nonna ecc. quando ad esempio il testamento sia redatto sotto forma di una lettera indirizzata ad una o più specifiche persone) purché la sottoscrizione possa senza dubbio essere ricondotta alla persona del testatore.

Se dopo la sottoscrizione sono effettuate delle aggiunte alla scheda testamentarie è necessario, per la loro validità, che siano anch’esse sottoscritte dal testatore.

Avv. Maddalena Iavazzo